La Cassazione prende posizione sulla questione dibattuta nel merito: irrilevante che sia stato consegnato all’investitore il Foglio analitico informativo
Non hanno diritto ad alcun tipo di risarcimento i possessori dei buoni fruttiferi postali non incassati alla naturale scadenza dell’investimento e non reclamati entro il termine di prescrizione di dieci anni, anche se non era stato consegnato loro, da parte di Poste Italiane, il Foglio informativo analitico (Fia), contenente la descrizione dettagliata delle caratteristiche degli stessi buoni. A escludere il diritto a ottenere, come risarcimento, una somma pari al capitale e agli interessi maturati è stata la Cassazione con le sentenze 3686 e 3787, rispettivamente del 18 e 19 febbraio 2026.
Il caso
Le vicende giudiziarie all’origine delle due pronunce sono simili: in entrambi i casi si tratta di ricorsi di Poste Italiane contro decisioni di merito che avevano ritenuto che la mancata consegna all’investitore del Fia configurasse una responsabilità contrattuale di Poste per la non conoscenza della data di scadenza del buono e pertanto del giorno dal quale sarebbe iniziata a decorrere la prescrizione.
La Cassazione ha precisato che il tema è quello del diritto al risarcimento del danno per la responsabilità da inadempimento contrattuale di Poste Italiane per non avere consegnato il Fia al momento dell’acquisto dei buoni postali. La richiesta risarcitoria poneva infatti le sue radici nella violazione dell’obbligo previsto dal decreto del ministro del Tesoro del 19 dicembre 2000 di consegnare al sottoscrittore del buono il Fia, contenente la data di scadenza.
La decisione
La Cassazione ha osservato che sulla questione esistono diversi orientamenti all’interno della giurisprudenza di merito: secondo alcuni la mancata consegna del Fia non fa scattare alcuna responsabilità per Poste; secondo altri integrerebbe invece gli estremi della responsabilità precontrattuale, con obbligo di risarcire i danni causati ai sottoscrittori; secondo un terzo orientamento la mancata consegna del Fia non farebbe decorrere la prescrizione.
Sulla base delle norme che regolano la materia, i giudici di legittimità hanno quindi chiarito che gli obblighi informativi «non sono preordinati al riequilibrio di una asimmetria del patrimonio conoscitivo informativo delle parti in favore dell’investitore, al fine di consentirgli una scelta realmente consapevole», in quanto si accompagnano alla consegna del buono e quindi assolvono a una funzione riepilogativa e ricognitiva dei termini dell’operazione già conclusa; si tratta, cioè, di informazioni non relative alla fase della formazione del contratto.
La Cassazione ha ricordato inoltre che le caratteristiche dei buoni fruttiferi postali vengono rese note con la pubblicazione dei decreti che istituiscono i titoli sulla Gazzetta Ufficiale e quindi la normativa del buono sottoscritto deve essere ritenuta nota al risparmiatore. Inoltre, l’obbligo di consegnare il Fia non è più previsto nel decreto del ministro dell’Economia del 6 ottobre 2004, in quanto sostituito dall’obbligo di metterlo a disposizione nei locali aperti al pubblico, senza che ciò rilevi sul perfezionamento dell’operazione negoziale.
La Corte ha ribadito che è consolidato orientamento quello per cui l’inerzia dovuta a ignoranza del proprio diritto (o all’incertezza di averlo) non impedisce il decorso della prescrizione. Di conseguenza, ha concluso la Cassazione, a favore dell’acquirente dei buoni, che si veda eccepita l’intervenuta prescrizione da parte di Poste Italiane, non sorge un diritto risarcitorio per la mancata conoscenza della scadenza derivante dal deficit informativo provocato dalla mancata consegna del Fia.
L’Arbitro bancario finanziario
Le sentenze della Cassazione arrivano dopo che il Collegio di coordinamento dell’Arbitro bancario finanziario (Abf), con la decisione 11113 del 16 dicembre 2025, aveva stabilito che la mancata consegna del Fia pregiudicava il diritto e l’interesse del sottoscrittore a una completa, agevole e meno onerosa informazione sulle caratteristiche dell’investimento effettuato, obbligando l’intermediario a risarcire il danno conseguente alla ridotta probabilità che il sottoscrittore si attivi per interrompere la prescrizione e incassare il buono fruttifero.
Ma le sentenze della Cassazione hanno precluso questa possibilità.
(Francesco Gianfelici su IlSole24Ore del 16/03/2026)