
In tema di polizze assicurative d'investimento, e più nello specifico avuto riguardo alle polizze unit linked, proseguono le decisioni, tanto in giurisprudenza quanto dell'arbitro ACF, che rendono la questione in diritto di continua attualità.
Meritano pertanto di essere individuate alcune responsabilità dell'Intermediario che a diverso titolo emergono nel corso di procedimenti anche molto diversi tra loro.
E' corretto parlare ormai di un indirizzo consolidato che dovrebbe ispirare le condotte delle difese, in special modo da parte dei risparmiatori, ancora spesso orientate a proporre una serie di tentativi, a tratti persino esplorativi nelle teorizzazioni strategiche. Nel contempo quegli stessi dati ormai acquisiti del medesimo orientamento in tema di responsabilità dovrebbe altresì fungere da bussola per le trincee difensive tipiche della difesa degli Intermediari che in non poche occasioni sembrano prive di una logica sostanziale facendo appello a delle negazioni plausibili, poco credibili, nella scienza del diritto.
Sembra opportuno quindi riportare anzitutto la recente massima della Cassazione 17156/2026 che ribadisce la distinzione (fondamentale) tra le polizze che garantiscono la restituzione del capitale, spesso e meglio definite polizze partial guaranteed unit linked, e le polizze dove il rischio di investimento è totalmente a carico dell'assicurato, la qual cosa dovrebbe essere una delle prime indagini da parte dell'interprete del diritto per identificare e circoscrivere nell'interesse del risparmiatore il prodotto assicurativo a tema investimenti di cui trattasi:
"In tema di polizze assicurative sulla vita, occorre distinguere, da un lato, tra polizze guaranteed unit linked - che garantiscono all'assicurato la restituzione del capitale, prevedendo la possibilità di una maggiorazione minima - e polizze partial guaranteed unit linked - che riconoscono all'assicurato una garanzia di restituzione parziale dei premi versati - e, dall'altro lato, polizze unit linked cosiddette pure, dove la somma dovuta dall'assicuratore dipende esclusivamente dal valore del parametro finanziario sottostante nel momento in cui l'obbligazione diventa esigibile, con un rischio di investimento totalmente a carico dell'assicurato, con la conseguenza che solo per le prime l'assicuratore assume su di sé, sia pure con diverse gradualità, il rischio demografico dell'evento morte del contraente, al quale va sempre riconosciuta la somma di denaro garantita al momento della stipula del contratto, a prescindere dalle oscillazioni del valore delle quote dei fondi comuni di investimento, rimanendo invece tale rischio a carico del contraente nell'ipotesi di polizza c.d. pura".
E' altresì interessante (e utile), tenere ben presente l'orientamento sul tema delle invalidità delle polizze assicurative unit linked e, per effetto del diritto alla ripetizione delle somme investite potendo / dovendo conseguentemente essere condiviso quanto recentemente emerso dalla decisione del Tribunale di Roma n 19626/2024:
"La sottoscrizione di polizze assicurative c.d. unit linked, qualora non sia stato previamente sottoscritto un contratto quadro conforme all'art. 23 del TUF, è affetta da nullità per violazione di norme imperative. Conseguentemente, le operazioni di investimento realizzate in esecuzione dei predetti contratti, risultando sprovviste di una causa giuridicamente idonea a sorreggerne la validità, consentono al sottoscrittore di ottenere la ripetizione delle somme investite, al netto di quanto già ricevuto a titolo di riscatto parziale".
Ciò posto giova sottolineare che la Corte di Giustizia Europea si è già pronunciata (più di una volta) nel senso che può costituire pratica commerciale sleale la proposta di un contratto assicurativo collettivo unit linked senza una corretta informativa precontrattuale.
Infatti leggiamo, nella decisione 208/2023 che:
"L'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2005/29/CE, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (« direttiva sulle pratiche commerciali sleali» ), deve essere interpretato nel senso che può costituire una « pratica commerciale sleale», ai sensi di tale disposizione, la redazione, da parte di un'impresa di assicurazione, di un contratto collettivo tipo di assicurazione sulla vita a capitale variabile collegato a un fondo di investimento che non consente al consumatore che aderisce a tale contratto collettivo su proposta di una seconda impresa, contraente dell'assicurazione, di comprendere la natura e la struttura del prodotto assicurativo proposto nonché i rischi che vi sono connessi, e che tale impresa di assicurazione deve essere ritenuta responsabile di detta pratica commerciale sleale".
L'interprete del diritto nell'assicurare la miglior difesa al risparmiatore / investitore ha già in mano tre interessanti (e collegati) filoni. Fra loro complementari. Che offrono validissimi elementi su cui poter lavorare per concepire una strategia difensiva personalizzata ed efficace. Anche l'Intermediario più accorto avrebbe, sulla base dello stesso paradigma, elementi più che sufficienti per valutare che genere di difesa opporre al ricorrente per negare (se utile) le sue richieste, quasi certamente di risarcimento (perlomeno nella fase stragiudiziale).
A proposito di quest'ultimo obbligatorio percorso (prima di poter, se del caso, adire il Giudice competente) è rilevante fare chiarezza a proposito di presunte (e frequenti eccezioni sollevate nel merito delle norme applicabili (e per effetto delle competenze a decidere). In particolare con riguardo alle polizze multi opzione trova applicazione, ratione temporis, la disciplina prevista per la distribuzione di prodotti finanziari assicurativi dall’art. 25-ter del TUF che a sua volta rinvia alle disposizioni di cui al Titolo IX del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e alla normativa europea direttamente applicabile. Quanto, invece, ai Regolamenti attuativi, occorre fare riferimento al Regolamento Intermediari n. 20307 del 15 febbraio 2018, nella versione antecedente alla Direttiva IDD, in quanto quest’ultima, pur essendo stata recepita nell’agosto del 2020, ha visto differita l’entrata in vigore al 31 marzo 2021. Si applica, inoltre, alle polizze in questione, indistintamente in quanto prodotto preassemblato PRIIP’s, la disciplina prevista dagli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 1286/2014 che prevede l’obbligo di consegna di un documento informativo (KID).
Sul punto però occorre anche sottolineare che l’art. 23 TUF non risulta più applicabile alla distribuzione di prodotti d’investimento assicurativi (vedasi se d'interesse le Decisioni ACF n. 8233/2025; n. 8012/2025; n. 7937/2025).
Mentre vale la pena rammentare che in non pochi casi sussiste anche l'obbligo per l’Intermediario resistente che nulla abbia allegato o comprovato relativamente all’adempimento dell’obbligo di raccogliere le esigenze assicurative del cliente, di dimostrare l'aver assolto alla valutazione di “adeguatezza rafforzata” di cui all’articolo 85 del Regolamento Intermediari n. 16190/2007
In parte già per le ragioni brevemente illustrate in apertura è del tutto irrilevante la strategia difensiva degli Intermediari che "continuano" a depositare una considerevole mole di documenti. Come a volersi nascondere dietro la quantità a discapito del rispetto delle regole. Un po' come suggerire al giudicante di osservare la punta del dito al posto della proverbiale luna.
Come peraltro ben noto per orientamento consolidatodell'ACF, è da ritenersi obbligo dell’intermediario distributore quello provare di avere fornito, in concreto, informazioni (aggiuntive rispetto a quelle fornite dall’emittente con la modulistica dal medesimo predisposta) utili al cliente per illustrargli le caratteristiche del prodotto acquistato e tali da permettergli una consapevole scelta di investimento, non potendo all’uopo considerarsi sufficiente la (mera) sottoscrizione delle clausole di presa visione dell’informativa predisposta dall’emittente.
Non essendo tanto e solo una questione di che cosa è stato presumibilmente fornito (o messo a disposizione), sempre ammesso che la cosa sia altresì dimostrabile, ma l'obiettivo ormai normativamente incontrovertibile di aver reso consapevole il Cliente, in fase di sottoscrizione (quindi genetica), che la polizza in questione non garantiva il capitale investito, laddove mirante a proteggere solo parte del premio versato.
Orientamento ormai seguito anche in molteplici giudizi di primo grado. Pur se con alcuni distingui dovuti al diverso regime probatorio che offre in giudizio il codice di procedura.
Tutto ciò è ancora più vero nel caso delle polizze multi opzione.
Occorre essere intransigenti sul fatto che la mancata preventiva messa a disposizione delle informazioni sui fondi sottostanti la polizza finisca con il privare i contraenti, nella più gran parte dei casi, della possibilità di pervenire ad una decisione informata. Secondo i crismi del convincimento utile al pieno discernimento. Ove solo si consideri il livello di rischio dell’investimento connesso agli specifici fondi che vengono selezionati.
Sul punto devo ribadire che l'informativa non può limitarsi (mai) al KID “generico” del prodotto, ma deve estendersi alle specifiche opzioni di investimento selezionate.
Fronte questionario inoltre, lo stesso dev'essere oggetto di una minuziosa attività di verifica tesa a rilevare quelle carenze che si manifestano nel raccogliere le informazioni sulla conoscenza dei prodotti assicurativi con un'intonazione oltremodo generica (a volte fin dall'utilizzo potenzialmente capzioso della terminologia "Polizze Vita"). Prestandosi per effetto e quale conseguenza ad un compendio lacunoso sotto il profilo informativo. In special modo questo si verifica quando è possibile affermare che manchi il distinguo tra prodotti a capitale garantito e prodotti complessi. Tra cui vanno annoverate le polizze unit linked.
Sul punto in diritto giova soffermarsi su alcune valutazioni che ho avuto modo di svolgere durante le consulenze più recenti e che hanno portato a un'interessante evoluzione dal punto di vista argomentativo delle criticità legate al pacchetto "profilatura". Guardando ai limiti del questionario.
Criticità che a mio avviso anche e sopra tutto gli Intermediari dovrebbero rivisitare e adeguare avvalendosi della miglior assistenza legale in termini proattivi invece di mantenere inalterato uno standard difensivo a tratti deficitario. E ripetitivo.
A mio avviso infatti il distinguo sul tema finalità di investimento apre alla fallacità di accomunare il termine risparmio a quello di investimento perché finisce con il rendere quantomeno ambigua l'effettiva volontà del cliente circa la protezione del capitale investito.
Un'ambiguità che peraltro, offre lato risparmiatore / investitore, un assist di considerevole rilevanza laddove sia possibile evidenziare che lo stesso non ha precedentemente detenuto (ad alcun titolo) prodotti finanziari o assicurativi analoghi. Fosse anche per un breve lasso temporale come possono essere dai 3-5 anni.
Orbene, potrebbe essere corretto affermare che le considerazioni svolte in questo articolo che si rammenta è volutamente sintetico e non ha la pretesa di affrontare tutti gli argomenti riferibili alle criticità delle polizze unit linked, con particolare riguardo a quelle multi opzioni, si possono fra loro incastrare in maniera personalizzata cioè modulata sulla base delle esigenze difensive. Tenuto quindi conto dell'effettiva storia personale del Cliente.
Da sempre ammonisco di non avvalersi di moduli precostruiti e di formulari taglia e incolla. Meno che meno poi di assistenze legali ad opera di consigli estrapolati da forum di tuttologi o dalle pericolose indicazioni che sono in grado di rilasciare le Intelligenze Artificiali proprio perchè sono formulazioni del tutto sganciate da una visione d'insieme fatta di studio ed esperienza che in nessun caso possono essere compresse e riconducibili a mera nozionistica.
Nel contempo per gli Intermediari credo valga seriamente la pena di ponderare attentamente e in termini di costo opportunità pronosticabile su quelle che sono effettivamente le strategie difensive più produttive. Evitando di patrocinare posizioni fastidiosamente negligenti che sembrano trincerarsi o arroccarsi su ripetute asserzioni di finta meritocrazia nel rispetto di regole che non vanno nella direzione di promuovere l'Intermediario. Più spesso invece forniscono elementi sulla base dei quali dare ragione al Cliente risparmiatore o investitore.